
A seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge n. 125/07, Hera Comm Srl è stata individuata quale esercente la salvaguardia per i territori di Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia e Lombardia per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013.
Sono soggette al regime di salvaguardia tutte le imprese che non abbiano ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero dell’energia e siano intestatarie di almeno un sito in MT (media tensione) o AT (alta tensione) sul territorio nazionale. Inoltre, sono soggette al regime di salvaguardia anche le imprese titolari di soli siti in BT (bassa tensione) con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
Le condizioni generali di contratto che saranno applicate
Con riferimento, invece, alle condizioni economiche, i prezzi applicati all’energia in regime di salvaguardia sono stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base di modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e coprono i costi di approvvigionamento, i servizi di dispacciamento e i costi di commercializzazione.
In particolare tali corrispettivi, applicati all'energia per fasce e alle perdite di rete, sono calcolati come segue:
Inoltre le aziende esercenti il servizio di salvaguardia applicano i seguenti corrispettivi comuni a tutti i clienti sul territorio nazionale:
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